venerdì 29 marzo 2024 15:51
  Provvedimenti Disciplinari
Stagione 2018/2019 - Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco - 4ª Giornata Ritorno
Synergy Arapi F.lli Mondovì - BCC Leverano
Risultato ottenuto sul campo (NON OMOLOGATO) 0-0  (0-0  0-0  0-0)
Risultato Finale attribuito dal Giudice Federale Unico 3-0  (25-0  25-0  25-0)
  Synergy Arapi F.lli Mondovì BCC Leverano
Punti assegnati in classifica 3 0
Ulteriori Penalizzazioni 0 0
  Comunicato Ufficiale
18 aprile 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2019, presentato, in data 6 marzo 2019, dalla società Volley Leverano SSD contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), nonché contro la A.S. Volley Ball Club Mondovì srl, avverso il provvedimento della Corte Sportiva d’Appello della FIPAV, pubblicato sul C.U. n. 6 dell’11 febbraio 2019 ed in pari data affisso all’albo, che, nel respingere il reclamo della società ricorrente, ha confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale della FIPAV in data 24 gennaio 2019, che ha deliberato di omologare la gara Sinergy Mondovì - BBC Leverano con il risultato di 3-0, con parziali 25/00, 25/00, 25/00, nonché di penalizzare di tre punti in classifica - campionato serie A2 maschile - la società Leverano, nonché di infliggere alla medesima la multa di € 1.500,00, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare nonché della Circolare di indizione dei Campionati Nazionali 2018/2019 della FIPAV. Dispone l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della decisione impugnata e con esso di ogni provvedimento conseguente, pregiudizievole per la Parte ricorrente. Per l’effetto dispone di rimettere gli atti agli Organi federali competenti. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.

24 gennaio 2019 - Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara e la memoria difensiva; - rilevato che la Società BCC Leverano ha preannunciato il ritardo dovuto ad un lungo slittamento del volo Brindisi-Torino per problemi tecnici; - considerato che gli arbitri, secondo quanto previsto dall'art.23 del Regolamento Gare, hanno protratto l'attesa di due ore e che nonostante ciò la società Leverano ha accusato un ulteriore ritardo di venticinque minuti oltre il limite predetto come peraltro si evince dalla memoria difensiva; - rilevato che la società Leverano non ha organizzato la trasferta in modo adeguato in previsione di eventuali ritardi o cancellazione del volo, onde scongiurare il pericolo di ritardi; - ritenuto pertanto che il ritardato arrivo della Società Leverano non può essere imputato sostanzialmente ad evento non colpevole. Per i suesposti motivi, visti gli artt.13 e 23 del Regolamento Gare nonché la Circolare di Indizione dei Campionati Nazionale 2018/2019
delibera
di omologare la gara SYNERGY MONDOVI' CN - BCC LEVERANO LE con il seguente risultato 3-0 con parziali 25/0;25/0;25/0;
- di penalizzare di tre punti in classifica la Società Leverano;
- di infliggere alla Società Leverano la multa di € 1.500,00