Art. 1 - PRINCIPI
1. Il presente regolamento disciplina le infrazioni disciplinari commesse dai sodalizi aderenti alla Lega o dai loro tesserati, ivi comprese quelle non sanzionate in via specifica da altri regolamenti o norme di Lega. Le eventuali responsabilità di tesserati saranno riconducibili, in via solidale, in capo al sodalizio presso il quale operano.
Art. 2 - INFRAZIONI
1. Costituiscono infrazioni disciplinari agli effetti del presente regolamento:
a) l'inadempimento agli obblighi di fare previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle delibere di Lega e dalle Circolari operative;
b) l'inosservanza di divieti nascenti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle delibere di Lega e dalle Circolari operative;
c) ogni atto o dichiarazione o comportamento che risulti lesivo dell'immagine e/o degli interessi di Lega;
d) la falsità sostanziale in dichiarazioni, attestazioni, comunicazioni o atti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle delibere di Lega.
Art. 3 - ISTRUTTORIA
1. Accertata d'ufficio o su segnalazione comunque pervenuta l'ipotizzabilità di un'infrazione disciplinare, la Segreteria di Lega provvede all'istruttoria preliminare tendente ad acquisire ogni utile elemento ai fini della decisione.
2. La Segreteria di Lega, entro gg. 30 dall'avvenuta conoscenza dei fatti, sulla base degli accertamenti esperiti, redige una relazione che rimette tempestivamente allAmministratore Delegato con i relativi allegati.
Art. 4 - DETERMINAZIONI DELLAMMINISTRATORE DELEGATO
1. LAmministratore Delegato della Lega esamina gli atti predisposti dalla Segreteria, raccoglie il parere obbligatorio dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione (a mezzo telefax e/o posta elettronica) e, ove venga ritenuta non manifestamente infondata la notizia dinfrazione, trasmette una propria relazione al Giudice di Lega, con i relativi allegati, contenente la richiesta di applicazione di sanzioni a carico della società e/o dei loro tesserati.
2. LAmministratore Delegato deve trasmettere gli atti al Giudice di Lega entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notizia della violazione da parte della Segreteria della Lega.
Art. 5 - IL GIUDICE DI LEGA: COMPETENZA
1. Il Giudice di Lega è un organo monocratico che viene nominato dallAssemblea della Lega (art. 24 Statuto) e dura in carica per un triennio.
- Il Giudice di Lega è competente ad infliggere, in prima istanza, nei confronti dei sodalizi aderenti alla Lega o dei loro tesserati, su richiesta dellAmministratore Delegato, le seguenti sanzioni:
a) ammonimento con diffida, consistente in un avvertimento ad evitare il ripetersi o il persistere dell'infrazione contestata, pena l'applicazione di sanzione più grave. E' applicabile quando si riscontri l'assenza di dolo o colpa grave;
b) sanzioni pecuniarie, comportanti l'obbligo del versamento a favore della Lega di una somma di denaro commisurata all'entità e gravità dell'infrazione commessa (entro i limiti stabiliti dalla stessa Lega), previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere di Lega;
c) sanzioni di carattere sportivo che non siano di competenza degli Organi Giurisdizionali della FIPAV;
d) esclusione da ogni attività della Lega di un tesserato che abbia posto in essere condotte lesive dell'onorabilità della Lega od in contrasto con le norme della stessa.
- Il Giudice di Lega è inoltre competente, a promuovere lazione disciplinare, su richiesta dellAmministratore Delegato ovvero su denunzia degli interessati, o dufficio, ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni, da parte dei sodalizi aderenti alla Lega o dei loro tesserati, alle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere di Lega che danno luogo allapplicazione di sanzioni di competenza degli Organi Giurisdizionali della FIPAV.
- Il Giudice di Lega sarà infine competente per tutte le ulteriori attribuzioni che i regolamenti di Lega vorranno affidargli.
- Il Giudice di Lega potrà avvalersi, per le sue funzioni, di collaboratori da lui stesso designati.
- A tutti gli effetti l'Ufficio del Giudice è presso la sede della Lega.
Art. 6 PROCEDIMENTO DI PRIMA ISTANZA DINANZI AL GIUDICE DI LEGA
- Il Giudice di Lega avvia il procedimento di prima istanza a seguito della trasmissione, da parte dellAmministratore Delegato, della relazione e dei relativi allegati, contenente la richiesta di applicazione di sanzioni a carico della società e/o dei loro tesserati.
- La Segreteria della Lega provvede a trasmettere, a mezzo telefax e/o posta elettronica certificata, una copia della suddetta relazione alla società e/o ai loro tesserati coinvolti nel procedimento; a tutti gli effetti il rapporto e/o la ricevuta di trasmissione farà fede per determinare la data di ricevimento.
- La società e/o i loro tesserati coinvolti nel procedimento possono far pervenire al Giudice di Lega, anche a mezzo telefax e/o posta elettronica certificata, le loro controdeduzioni ed eventuali documenti entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento degli atti.
- Il Giudice di Lega, sulla base della relazione e della documentazione inviata dallAmministratore Delegato nonché delle eventuali controdeduzioni e documenti presentati dalla società e/o dei loro tesserati, nonché degli eventuali ulteriori elementi di prova acquisiti, anche dufficio, nel corso del procedimento, entro 30 giorni può:
a) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia dinfrazione, o per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia dinfrazione;
b) infliggere le sanzioni previste dallart. 5, lett. 2. a, b, c e d che precede.
- La decisione che definisce il procedimento disciplinare di prima istanza deve essere comunicata a tutte le parti interessate, a mezzo telefax e/o posta elettronica certificata.
- Lesecuzione della sanzione è demandata allAmministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione della Lega.
- Avverso le decisioni assunte dal Giudice di Lega in riferimento a materie delegate dalla FIPAV alla Lega, è ammesso ricorso alla Commissione dAppello Federale (C.A.F.) con le modalità previste dal vigente Regolamento Giurisdizionale FIPAV, fatto salvo quanto disposto dallart. 23 dello Statuto di Lega e dal vigente Regolamento Ammissione ai Campionati Leventuale impugnazione non sospende limmediata esecutività della decisione.
Art. 7 AZIONE DISCIPLINARE PROMOSSA DAL GIUDICE DI LEGA
- Il Giudice di Lega promuove lazione disciplinare in seguito alla trasmissione degli atti da parte dellAmministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione della Lega, alle segnalazioni, alle denunce ed alle notizie comunque ricevute.
- A seguito del ricevimento della notizia dinfrazione regolamentare, salvo che non risulti manifestamente infondata, e comunque nel corso dellistruttoria, il Giudice di Lega deve inviare alle società e ai tesserati nei cui confronti intenda procedere una lettera di contestazione di addebiti, a mezzo fax e/o posta elettronica certificata, con assegnazione di un termine minimo non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla ricezione per la produzione di eventuali controdeduzioni e documenti.
- Il Giudice di Lega procede allacquisizione dei documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dellistruttoria, redigendo verbale.
- A conclusione dellistruttoria, la cui durata non può essere superiore a 10 giorni dal ricevimento della notizia dinfrazione, il Giudice di Lega può:
a) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia dinfrazione, o per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia dinfrazione;
b) deferire gli inquisiti alla Commissione Nazionale Giudicante della FIPAV allegando una relazione contenente i risultati degli accertamenti, lindicazione delle prove anche indiziarie raccolte, nonché la proposta motivata di irrogazione della sanzione e la sua individuazione nel caso specifico.
Il provvedimento di archiviazione deve essere comunicato allAmministratore Delegato nonché al denunciante che via abbia un interesse diretto e che ne abbia fatto espressa richiesta.
Art. 8 AMMINISTRATORE DELEGATO
- Nel caso di dimissioni, mancata nomina o impedimento definitivo dellAmministratore Delegato, le funzioni attribuite dal presente Regolamento verranno esercitate dal Direttore Generale e nel caso di impedimento di questultimo dal Vicedirettore competente per la materia oggetto del procedimento.
Art. 9 - GARANZIA FINANZIARIA
1. Per il recupero delle eventuali somme non versate la Lega avrà titolo per attivare la garanzia finanziaria presso la stessa depositata.
Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.


