Regolamento per le procedure arbitrali


    (Approvato con delibera n° 249 del 30/03/1998 e modificato con delibera n° 63 del 31/10/2000)

     

    Titolo I – Competenza e tentativo preliminare di conciliazione

     

    Art. 1 – Competenza

    Ai sensi di quanto previsto dal comma IV dell’art. 45 dello statuto FIPAV, le società affiliate alla Lega Pallavolo Serie “A” ed i tesserati che intendano far valere pretese nei confronti di queste ultime, dovranno attivare presso la Lega e con l’adozione del presente regolamento, le procedure per la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli organi giurisdizionali federali.

     

    Art. 2 – Tentativo preliminare di conciliazione

    E’ istituita presso la Lega Pallavolo Serie “A” maschile una camera di conciliazione permanente, composta di tre componenti effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio Direttivo di Lega, che restano in carica per un biennio.

    1. Ha il compito di esperire un tentativo di conciliazione in presenza di controversie tra società di serie “A”, tra le stesse ed i propri atleti o tra loro e società di serie inferiori e redige l’eventuale accordo transattivo concluso tra le parti.
    2. La camera di conciliazione può essere attivata su istanza di una qualsiasi delle parti interessate, previo pagamento della tassa il cui importo viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo della Lega o su iniziativa diretta del Consiglio Direttivo di Lega. Ricevuta la richiesta o assunta dal Consiglio Direttivo la relativa deliberazione, il Direttore Generale della Lega, provvede ad invitare le parti interessate presso la sede della Lega perché, alla presenza dei componenti della camera di conciliazione, si possa esperire il tentativo di conciliazione del cui esito viene redatto comunque verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della camera. Le parti dovranno partecipare di persona alla riunione o tramite procuratori muniti di delega scritta contenente l’esplicita autorizzazione a transigere la controversia. L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda di arbitrato.
    3. L’ingiustificata mancata presenza di una società di serie “A” invitata a partecipare ad una riunione della camera di conciliazione costituisce infrazione disciplinare punibile ai sensi del relativo regolamento.

     

    Titolo II – Procedimenti davanti al collegio

     

    Art. 3 – Composizione del Collegio Arbitrale

    1. Le parti che non abbiano raggiunto l’accordo avanti la Camera di Conciliazione di cui al titolo primo potranno richiedere la costituzione di un Collegio Arbitrale a cui affidare la risoluzione della controversia tra di loro insorta.
    2. Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti designati uno ciascuno dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia.
    3. Il Collegio agirà da amichevole compositore.

     

    Art. 4 – Modalità di costituzione

    1. Il Presidente del collegio è nominato dai due arbitri designati dalle parti. In caso di disaccordo e comunque dietro richiesta di uno di questi, il Presidente è designato dal Giudice di Lega. Il Presidente del Collegio designato dal Giudice di Lega dovrà essere scelto, necessariamente tra i magistrati a riposo o tra gli iscritti all’ordine degli Avvocati.
    2. Solo l’atleta che sia parte di un procedimento arbitrale ha facoltà di chiedere, nell’atto introduttivo o nel primo atto successivo alla ricezione dell’istanza introduttiva, che il Presidente del collegio venga nominato dalla Corte Federale della Fipav; qualora eserciti detta facoltà, l’atleta contestualmente rinuncerà di avvalersi della procedura arbitrale prevista dal presente regolamento e dalla tutela offerta dagli ulteriori regolamenti di Lega e l’arbitrato sarà incardinato secondo le procedure previste dal Regolamento giurisdizionale della Fipav.
    3. L’efficacia della designazione degli arbitri e della nomina del Presidente è subordinata all’accettazione dell’incarico e all’impegno di applicare nella controversia compromessa, gli onorari minimi previsti nel relativo scaglione di valore dalla tariffa professionale.
    4. Ove una delle parti non abbia nominato il proprio arbitro nel termine indicato nell’articolo seguente, vi provvederà il Giudice di Lega in seguito alla richiesta della parte che abbia interesse. Ove la designazione del Presidente del Collegio sia stata demandata alla C.A.F. Fipav, sarà quest’ultima a designare l’arbitro mancante.

     

    Art. 5 – Attivazione

    1. L’atto introduttivo della procedura arbitrale deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare le parti e l’oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale. In particolare dovranno essere espressamente indicate a pena di inammissibilità:
      a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
      b) la nomina dell’arbitro con l’accettazione di questi in calce all’istanza;
      c) l’eventuale elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni;
      d) l’invito all’altra parte a nominare un proprio arbitro.
    2. L’istanza deve essere spedita a mezzo raccomandata a.r. alla parte nei cui confronti si agisce. Una copia della stessa, corredata con tutta la documentazione allegata e con la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata della parte avversa deve essere depositata o inoltrata a mezzo di raccomandata a.r. presso la Segreteria di Lega.
    3. La parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale deve inviare a mezzo raccomandata a. r. alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria di Lega, entro 20 gg. dalla ricezione dell’istanza, la nomina del proprio arbitro nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all’attenzione del Collegio.

     

    Art. 6 – Doveri del Collegio Arbitrale

    1. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
    2. Le decisioni sono pronunciate a maggioranza, debbono essere sottoscritte dal Presidente ed almeno uno dei due arbitri e debbono essere assunte entro gg. 90 dalla costituzione del Collegio, prorogabili dal Direttore Generale di Lega di altri 90 su richiesta motivata del Presidente del Collegio.
    3. Le riunioni per essere valide dovranno essere svolte alla presenza dell’intero Collegio. Le parti potranno farsi assistere dai loro difensori.
    4. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali e di Lega.

     

    Art. 7 – Sostituzione del Presidente e dei Componenti

    1. In caso di sostituzione del Presidente, la sostituzione comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
    2. Quando per qualsiasi motivo, vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, le parti dovranno provvedere alla sostituzione secondo quanto è stabilito per la nomina dalla norma di cui all’art. 8 del presente regolamento. Qualora una delle parti non provveda alla sostituzione dell’arbitro entro 20 giorni dall’invito a procedere alla sostituzione rivolto dalla parte che vi abbia interesse o entro 20 giorni dall’invito rivolto dal Presidente del collegio arbitrale, alla sostituzione dell’arbitro o degli arbitri mancanti provvederà il Giudice di Lega.
    3. Nel caso in cui un arbitro designato non si presenti a due sedute consecutive convocate dal Presidente, si intenderà decaduto. Qualora la parte non provvederà alla sostituzione entro 20 giorni dalla comunicazione circa l’intervenuta decadenza dell’arbitro dalle funzioni, alla sostituzione dell’arbitro provvederà il Giudice di Lega.

    Art. 8 – Procedura

    1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l’ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 5 gg. prima della riunione.
    2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.
    3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull’istruzione della controversia.

    Art. 9 – Decisione

    1. La decisione è deliberata a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale e quindi redatta per iscritto.
    2. Essa deve contenere:
      1) l’indicazione delle parti;
      2) l’esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione;
      3) il dispositivo;
      4) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui viene sottoscritto;
      5) la sottoscrizione.
    3. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purché si dia atto che l’altro non ha voluto o potuto sottoscrivere. Il Collegio Arbitrale, alla unanimità, può delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia della decisione dovrà essere trasmessa entro gg. 20 alla Segreteria di Lega.

     

    Art. 10 – Esecuzione

    1. In caso di inadempimento di una delle parti, l’altra potrà chiedere l’intervento dell’Ufficio Inchieste federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, trasferirà gli atti agli Organi giurisdizionali competenti.
    2. L’ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

     

    Art. 11 – Spese di procedura

    1. Gli incarichi di Presidente e Componenti il Collegio Arbitrale si intendono conferiti a titolo oneroso.
    2. Il Collegio nella decisione liquida il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale che pone a carico della parte dichiarata soccombente. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento.
    3. Analogamente il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne venga fatta esplicita richiesta.

     

    Art. 12 – Requisiti per la nomina a Componente del Collegio Arbitrale

    1. Tutti i Componenti il Collegio Arbitrale debbono essere scelti tra persone esenti da provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FIPAV e del CONI e non risultino sotto provvedimento di sospensione in attesa di giudizio da parte degli stessi.
    2. Non possono essere designati dalle parti come Componenti di Collegio Arbitrale le persone facenti parte degli Organi elettivi e di Giustizia della FIPAV, i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività, i legali rappresentanti delle società parti in causa, gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.
    3. I Componenti del Collegio Arbitrale dovranno essere scelti tra gli iscritti agli albi degli Avvocati e Procuratori o dei Dottori Commercialisti.

     

    Titolo III – Procedura semplificata per arbitrati di valore fino ai € 12.500

     

    Art. 13 – Arbitro unico

    1. In caso di controversie di valore non superiore a € 12.500 insorte fra società di serie A e fra queste ed i propri tesserati le parti possono devolverne la competenza per la loro risoluzione ad un arbitro unico nella persona del Giudice di Lega.
    2. Il valore della controversia ai fini della competenza dell’arbitro unico si determina a norma del codice di procedura civile.
    3. Tale procedura vincola le società di serie “A” mentre il tesserato che intenda avvalersi della procedura semplificata di cui al presente titolo potrà incardinare la procedura secondo quanto previsto dal presente titolo facendone espressa menzione negli atti introduttivi.

     

    Art. 14 – Costituzione dell’arbitrato e poteri dell’arbitro unico

    1. La parte che intende attivare la procedura prevista dal presente titolo dovrà inviare apposita istanza a mezzo raccomandata a.r. alla parte nei cui confronti si agisce. Una copia della stessa, corredata con tutta la documentazione allegata e con la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata della parte avversa deve essere depositata o inoltrata a mezzo di raccomandata a.r. presso la Segreteria di Lega unitamente alla somma di € 1.000 a titolo di deposito per spese di arbitrato a pena di improcedibilità.
    2. La parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale deve inviare a mezzo raccomandata a.r. alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria di Lega, entro 10 gg. dalla ricezione dell’istanza, unitamente alla somma di € 1.000 a titolo di deposito per spese di arbitrato a pena di inammissibilità, le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all’attenzione dell’arbitro unico.
    3. L’arbitro unico, con sede presso gli uffici della Lega, fissa l’udienza per l’istruttoria con l’audizione dei testi indotti dalle parti nei rispettivi atti e per la discussione orale della controversia; decide senza formalità pro bono et aequo anche in assenza di costituzione di parte resistente. La decisone dell’arbitro unico acquista immediata efficacia nell’ordinamento sportivo.
    4. Con la decisione l’arbitro unico disporrà in ordine all’ incameramento della somma versata dalla parte soccombente a titolo di deposito per spese di arbitrato, ed in ordine alla restituzione della somma versata a titolo di deposito a favore della parte non soccombente; in ordine all’incameramento delle somme versate a titolo di deposito in ragione della reciproca soccombenza; in ordine all’incameramento, determinandone la misura, delle somme versate dalle parti a titolo di deposito, in caso di conciliazione intervenuta fra le parti o di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In tale procedura nessun costo ulteriore verrà posto a carico delle parti.

     

    Art. 15 – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio arbitrale

    Il procedimento davanti all’arbitro unico per tutto ciò che non è regolato dagli articoli del presente titolo è retto dalle norme relative al procedimento davanti al collegio arbitrale in quanto applicabili.

     

    Titolo IV – Norme finali e transitorie

     

    Art. 16 – Norma transitoria

    1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01/11/2000 abrogando espressamente il regolamento precedente
    2. Le eventuali controversie in essere alla data di approvazione del presente regolamento continueranno ad essere risolte secondo le preesistenti procedure.