Il Giudice Sportivo Nazionale,  dopo avere letto l’esposto presentato dalla Prisma Taranto e la successiva istanza inoltrata da Atlantide Pallavolo Brescia e dopo avere esaminato gli atti ufficiali di gara, ha omologato il 3-2 ottenuto dai Tucani sul campo.
Qui di seguito il testo integrale della delibera che ritiene l’esposto sia irrituale nel modus, poiché attivato con una procedura in contrasto con i mezzi  di contestazione e impugnazione previsti dal Regolamento, sia non condivisibile nel merito, poiché descriverebbe un errore tecnico, che è sottratto al sindacato del Giudice Sportivo.
L’istanza di Prisma Taranto è dunque inammissibile e improcedibile e il risultato è omologato.
8 gennaio 2021
Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara, letto l’esposto presentato dalla Società Prisma Taranto e la successiva istanza inoltrata dalla Atlantide Pallavolo Brescia (G.CONSOLI CENT.LATTE),
PREMESSO
– che la Soc. Prisma Taranto ha chiesto a questo Giudice che la gara in epigrafe non venisse omologata perché, per effetto di un provvedimento abnorme (cartellino rosso), assunto in violazione del regolamento Video-check da parte del primo arbitro, l’incontro non poteva considerarsi correttamente concluso e quindi doveva disporsi la ripetizione dello stesso. Disposta la sospensione dell’omologa ai sensi dell’art.26 Reg. Giurisdizionale ed ottenute le necessarie informazioni da utilizzare ai fini istruttori, questo Giudice
OSSERVA
espletata ogni attività istruttoria finalizzata all’approfondimento del referto e del rapporto arbitrale, ritiene opportune alcune considerazioni di diritto, da riferirsi alla iniziativa della Soc. Prisma Taranto. La procedura attivata mediante l’esposto appare del tutto irrituale perché in contrasto con i mezzi di contestazione e impugnazione previsti inderogabilmente dal Reg. Giurisdizionale. Anche volendolo considerare di fatto e più propriamente una “istanza “in base al principio di conservazione degli atti, previsto dal più ampio ordinamento giuridico, l’esposto al vaglio di questo Giudice non risulta correttamente presentato perché non preceduto dal preannuncio, dalla successiva conferma e dal pagamento della prescritta tassa. Questi rilievi hanno carattere dirimente rispetto all’esame di merito, comunque da non condividere, perché l’esposto descriverebbe un errore tecnico (art.37 comma 8, Reg.Gare), notoriamente sottratto al sindacato di questo Giudice. ® Per tutti i precedenti rilievi questo Giudice dichiara inammissibile e improcedibile l’iniziativa della Soc.Prisma Taranto e
DELIBERA
di omologare la gara G.Consoli Cent.Latte Bs – Prisma Taranto con il risultato conseguito sul campo 3-2 (parz. 25-18; 17-25; 25-22; 17-25; 24-22)