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I provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Nazionale


Il Giudice Sportivo Nazionale, in merito alla gara Gas Sales Bluenergy Piacenza – WithU Verona del 2 ottobre 2022 ha adottato i seguenti provvedimenti.

Letta la istanza, corredata da allegati documentali, fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio Gas Sales Bluenergy Piacenza a mente della quale veniva contestata una pretesa irregolarità tecnica nello svolgimento dell’incontro in oggetto siccome riferita tale da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo;
Visto il rapporto il rapporto di gara, nonché ottenute informative a chiarimento da parte del 1° arbitro

CONSIDERATO

– che il sodalizio Gas Sales Bluenergy Piacenza, nella specie, ha contestato la decisione del direttore di gara di ammettere la richiesta di Video Check proposta dalla società Withu Verona al termine di un’azione di gioco, quando il punteggio era 17-16 al 5° set, siccome inammissibile alla radice per insussistenza di fallo di invasione dei componenti del proprio “muro” difensivo, il quale, a dire della reclamante, avrebbe impattato la palla nello spazio aereo avversario, così come consentito dalle specifiche tecniche in vigore;

– che a comprova delle proprie ragioni, il sodalizio istante ha fatto riferimento a vigenti indicazioni tecniche per gli Ufficiali di Gara e a specifica casistica ufficiale;

OSSERVA

 Ai sensi della disposizione di cui all’Art.17 del Regolamento Video Check, che la società istante ha premesso di ben conoscere, avverso le decisioni arbitrali derivanti dalle procedure, dall’utilizzo e dal risultato del Video Check, non sono ammesse istanze avverso il risultato di gara. Vertendo la questione dedotta a contestazione sulla legittimità della procedura con cui l’arbitro ha ammesso la verifica a posteriori di un’azione di gioco mediante strumento a immagini video registrate, l’istanza proposta dal sodalizio Gas Sales Bluenergy Piacenza appare preliminarmente inammissibile. Ferma e prevalente la predetta ragione di inammissibilità dell’istanza, si rileva come, anche nel merito dei fatti in contestazione, non sia da ravvisarsi alcuna violazione delle norme regolamentari. Il Regolamento Video Check, nello specifico, tra le tipologie di falli di gioco di cui all’Art.5 ammessi a verifica, individua esattamente tra i casi consentiti quello del tocco di palla in spazio avverso (cd. “invasione aerea”) e quello del “tocco a muro”, fattispecie, queste, che ben si potrebbero attagliare al caso in questione vertente su dubbio fallo di invasione di “muro difensivo” ovvero in “azione d’attacco”. Oltretutto, il principio dedotto dalla società istante, riguardo alla sempre consentita invasione del “muro difensivo” nello spazio aereo avversario, non è un principio assoluto ma subordinato a condizione. E così, ad esempio, la condizione alla regolarità del gesto tecnico si rinviene al punto 14.1 della Casistica Ufficiale ove viene precisato che l’invasione dello spazio avverso non può avvenire prima del tocco d’attacco dell’avversario. Per la verifica della sussistenza o meno di tale impedente circostanza, ovvero per la più puntuale interpretazione e qualificazione dell’azione in contestazione, nulla vieta che un Ufficiale di Gara, su specifica richiesta del sodalizio reclamante il fallo, possa legittimamente autorizzare la procedura Video Check rientrando le suddette tipologie di fallo tra quelle ammesse ex Art.5 del Regolamento di riferimento. Per tali motivi, visto l’Art.17 del Regolamento Video Check

DELIBERA

Di respingere l’istanza presentata dal Sodalizio Gas Sales Bluenergy Piacenza, in quanto inammissibile, con consequenziale incameramento della relativa tassa, e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.