“CASO CANTAGALLI”: LA SOSPENSIONE E’ TERMINATA OGGI


 


Si è svolta questo pomeriggio nella sede federale la annunciata riunione della Commissione Disciplinare che ha preso in esame il “caso” di Luca Cantagalli, deferito per essere risultato positivo ad un test antidoping. La Commissione presieduta dall’avv. Salvatore Scicchitano ha ritenuto che la violazione non era rispetto alla normativa antidoping, bensì quale mancata vigilanza del tesserato Luca Cantagalli in ordine a quanto previsto dal disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici. Per questo motivo ha deliberato di infliggere al tesserato Luca Cantagalli la sanzione della sospensione da ogni attività federale dalla data di delibera della sospensione cautelare (18 novembre) fino alla data odierna e di rimettere gli atti all’Ufficio della Procura Federale per una valutazione di eventuali violazioni disciplinari a carico della Soc. Codyeco S. Croce o di suoi tesserati in relazione ai fatti di cui al presente procedimento.


Di seguito il testo integrale della delibera assunta.


 


COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE – COMUNICATO UFFICIALE N 18


Riunione del 21 dicembre 2005


01.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: CANTAGALLI LUCA


La Commissione Giudicante Nazionale


esaminati gli atti e valutati i documenti;


ascoltato il rappresentante della Procura Antidoping del Coni – dr. Antonio Spagnuolo – e l’Avv. Gollini Eugenio – difensore dell’atleta Luca Cantagalli, i quali hanno rispettivamente ripercorso l’iter che ha portato al deferimento dell’atleta, con particolare riferimento, il primo, alla inosservanza da parte dello stesso del dovere di vigilare in ordine alla trasmissione della documentazione secondo quanto disposto dal disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici e da cui discende una responsabilità disciplinare e precisato, l’Avv. Gollini, che nessuna responsabilità, neanche a titolo di colpa, è da ritenersi addebitabile all’atleta, in quanto lo stesso diligentemente aveva compilato, unitamente al medico, il modulo previsto dal disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici; modulo che doveva essere trasmesso a cura della Società al CEFT;


 


La CGN


Preliminarmente osserva che la fattispecie all’esame è da inquadrarsi non già quale violazione della normativa antidoping, bensì quale mancata vigilanza del tesserato Luca Cantagalli in ordine a quanto previsto dal disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici.


Il Cantagalli peraltro, sin dal 1992 ha utilizzato lecitamente il farmaco riscontrato in occasione del controllo di cui al presente procedimento per la cui assunzione, nel tempo, era stato reiteramente autorizzato dagli Organi preposti.


Nel caso all’esame la Commissione ritiene pertanto che al Cantagalli vada unicamente riconosciuta la responsabilità di non aver vigilato sugli adempimenti successivi alla compilazione del modulo di esenzione e che a cura della Società, come da prassi, avrebbe dovuto essere inoltrato agli Organi federali preposti.


Da quanto premesso discende che al Cantagalli vada addebitata la sanzione prevista dall’art.19.3 della Normativa Antidoping Coni ed equa sanzione è da ritenersi quella già scontata fino alla data odierna, in ottemperanza al procedimento di sospensione cautelare del 18 novembre 2005. La Commissione dispone altresì la trasmissione degli atti all’Ufficio della Procura Federale, per una valutazione di eventuali violazioni disciplinari da parte della Soc. Codyeco S. Croce o suoi tesserati in relazione ai fatti di cui al presente procedimento;


 


P.Q.M


Delibera infliggere al tesserato Luca Cantagalli la sanzione della sospensione da ogni attività federale dalla data di delibera della sospensione cautelare fino alla data odierna e di rimettere gli atti all’Ufficio della Procura Federale per una valutazione di eventuali violazioni disciplinari a carico della Soc. Codyeco S. Croce o di suoi tesserati in relazione ai fatti di cui al presente procedimento.


 


 


IL PRESIDENTE – Avv. Salvatore Sciacchitano.


Roma, 21 dicembre 2005